Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Costi contabilizzati 2023 (pdf, 85kb)
Costi contabilizzati 2022 (pdf 75kb)
Costi contabilizzati 2021 (pdf 75kb)
Costi contabilizzati 2020 9pdf, 70kb)
Costi contabilizzati 2019 (pdf, 69kb)
Costi contabilizzati 2018 (pdf, 78kb)
Costi contabilizzati 2017 (pdf, 75kb)
Costi contabilizzati 2016 (pdf,80kb)
Costi contabilizzati 2015 (pdf, 4kb)
Costi contabilizzati 2014 (pdf, 90kb)
Costi contabilizzati 2013 (pdf, 917kb)