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Napoli, domenica 11 giugno

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Reato di lesioni personali colpose, le modifiche di legge proposte dalla Commissione Giuridica dell’Aci Napoli

Notizie dall'AC

La Commissione Giuridica dell’Aci Napoli ha inviato al Ministro dei Trasporti, Altero Matteoli (nella foto), al Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Mario Valducci, ed a tutti i parlamentari della Campania una proposta di legge per correggere alcune incongruenze che riguardano l’aspetto sanzionatorio connesso a specifici reati commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

 

In particolare, la Commissione ha rilevato che per il reato di lesioni personali colpose, dal quale possono derivare conseguenze gravi e permanenti per la salute dei danneggiati, non è previsto un uniforme trattamento sanzionatorio. Infatti, solo nei casi riconducibili ad infrazioni commesse alla guida in acuto stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro) o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti la competenza a giudicare è affidata al Tribunale con la previsione della reclusione per il colpevole. Tutti gli altri casi, invece, sono attribuiti al Giudice di Pace che, però, non può comminare pene detentive. Sicchè, per una identica infrazione - ad esempio il mancato rispetto del semaforo rosso, dal quale derivino lesioni gravi o gravissime per il pedone investito - l’arresto è previsto solo se il conducente del veicolo si trovi in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all’assunzione di droghe.

 

Nel ritenere ingiustificata questa disparità di trattamento sanzionatorio la Commissione Giuridica dell’Automobile Club Napoli ha proposto di modificare l’articolo 4, primo comma, del Decreto Legislativo n.274/2000 in materia di competenze del Giudice di Pace, prevedendo l’esclusione dal suo ambito di pertinenza del reato di lesioni personali colpose, gravi e gravissime, in ogni caso di violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (e non solo quindi per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze psicotrope), alla stessa stregua delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, in tali casi, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni. Così facendo solo il Tribunale è autorizzato a giudicare nel merito, in ordine ai reati di lesioni personali colpose gravi e gravissime.

 

Sempre con riferimento ai reati di lesioni personali colpose (gravi e gravissime) o di omicidio colposo, la Commissione ha evidenziato un’altra contraddizione della legge che consente a chi si rifiuta di sottoporsi al test dell’etilometro (oppure all’accertamento relativo alla presenza nell’organismo di tracce di stupefacenti) di sfuggire all’aggravamento della pena prevista per i suddetti reati commessi in acuto stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droghe. Anche in questa circostanza, la Commissione Giuridica propone interventi correttivi quali di seguito indicati. Nel caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi e gravissime: a) equiparare il rifiuto (all’alcoltest o all’accertamento relativo alla presenza nell’organismo di tracce di stupefacenti) allo stato acuto di ebbrezza o alla guida sotto l’influenza di droghe; b) oppure, inasprire significativamente la sanzione per il reato di rifiuto (all’alcoltest o all’accertamento relativo alla presenza nell’organismo  di tracce di stupefacenti); c) oppure, prevedere  l’aggravamento della pena in presenza di qualsiasi stato di ebbrezza (indipendentemente dall’entità del tasso alcolemico accertato).

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