Rubrica
Coronavirus, le proroghe automobilistiche
Sebbene l'estate, quest'anno, non abbia lo stesso "sapore" degli anni passati, non mancano gli italiani che si stanno organizzando per le vacanze, puntando, soprattutto, su mete nazionali da raggiungere preferibilmente in auto che, allo stato, resta il mezzo più sicuro dal rischio dei contagi. Per qualcuno, il lungo periodo di lockdown ha impedito di regolarizzare alcune importanti scadenze come, per esempio, il rinnovo delle patenti o la revisione dell'auto. Nessun problema. Ecco alcune delle principali proroghe introdotte dai vari provvedimenti varati per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.
• Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020, essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell’articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
• Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’articolo 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
• Le carte di qualificazione del conducente (CQC) ed i certificati di formazione professionale in scadenza tra il 31 gennaio ed 31 luglio 2020, conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
• Gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali (CML) ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, sono prorogati di validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE, che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio di quest'anno, possono condurre i veicoli anzidetti, senza necessità della succitata attestazione rilasciata dalle CML;
• Gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai conducenti che hanno compiuto sessant'anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, sono prorogati di validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio di quest'anno, possono condurre i citati veicoli senza necessità della suddetta attestazione rilasciata dalle CML;
• I certificati medici rilasciati dai sanitari abilitati per il conseguimento della patente di guida, in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, sono prorogati di validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
• Fino al prossimo 31 ottobre è autorizzata la circolazione dei veicoli che devono effettuare la revisione entro il prossimo 31 luglio. Analoga proroga vale per le attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del Codice della Strada che riguardano, rispettivamente, l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione dei veicoli e le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli con relativo aggiornamento della carta di circolazione. In proposito, una circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specifica che la disposizione riguarda qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione. Ovviamente le revisioni in scadenza dopo il 31 luglio, non beneficiano di tale beneficio. La proroga al 31 ottobre riguarda pure i casi di sostituzione dei serbatoi GPL aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, mentre i serbatoi dei veicoli alimentati a metano in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.