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Disabili e mobilità: le barriere burocratiche

Il Presidente

Pubblicato sul Corriere dell'Irpinia 30 marzo 2024

Le ultime statistiche Istat rilevano che la Campania è, in Italia, la regione con la più bassa percentuale di scuole prive di barriere fisiche e quindi accessibili per i disabili. Un dato preoccupante che, purtroppo, non riguarda solo il mondo dell’istruzione ma anche tanti altri settori della vita sociale, tra cui i trasporti e la mobilità in generale. La nostra Costituzione afferma che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Invece, nel nostro Paese, e nel Meridione in particolare, sono ancora troppe le barriere che frenano la totale integrazione delle persone più disagiate nel contesto sociale. E spesso non si tratta neanche di barriere fisiche. È il caso, per esempio, della normativa riguardante l’accesso nelle Ztl (Zone a traffico limitato) dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili. In molti comuni italiani, anche in Campania, è previsto un onere documentale a carico dell’interessato, equivalente ad una sorta di “barriera burocratica” al pari di una architettonica: occorre, infatti, inviare un modulo predisposto, indicando le generalità, i dati del contrassegno attestante la disabilità e il numero della targa (in qualche comune anche due) del veicolo da utilizzare. Eppure, la legge in materia non prevede tutto ciò, anzi. Secondo l’articolo 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta il Comune rilascia un apposito “contrassegno” che è strettamente personale, non vincolato a specifici veicoli e valido su tutto il territorio nazionale. L’unico obbligo a carico dell’interessato è quello di esporlo in modo bel visibile nella parte anteriore del veicolo al fine di facilitare i controlli. Per espressa previsione della legge, dunque, oggetto del controllo deve essere il contrassegno e non la targa del veicolo (non essendovi obbligo di vincolo tra il contrassegno ed uno specifico veicolo). Il fondamento di tale disposizione consiste nel fatto che per le persone affette da deficit motorio l’auto costituisce una sorta di protesi assolutamente indispensabile per esercitare un proprio diritto costituzionalmente riconosciuto qual è la mobilità. Tant’è che il DPR n.503/1996 dispone che ai titolari del contrassegno invalidi la circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.  In altri termini, per poter circolare e sostare liberamente, su tutto il territorio nazionale, comprese le Ztl, la persona affetta da deficit di deambulazione, ed in possesso del suddetto contrassegno, deve osservare semplicemente l’obbligo di esporre il contrassegno in originale, nella parte anteriore di qualsiasi veicolo (nella circostanza al suo servizio). Pertanto, la limitazione ad un numero di veicoli utilizzabili per l’accesso in una Ztl costituisce palese violazione della normativa vigente. Semmai deve essere onere del Comune adottare mezzi tecnologici idonei ai fini del controllo del contrassegno esposto (non della targa), fermo restando, ovviamente, quelli effettuati su strada. In ogni caso, come ribadito più volte dalla Corte di cassazione, non può essere consentito porre oneri, sia pure di natura burocratica, a carico del portatore di handicap che già è costretto, per la sua disabilità, a sacrifici nella quotidianità: oneri non in sintonia con il senso di solidarietà, ma anche in contrasto con il dettato costituzionale.

Né la soluzione adottata con il Decreto ministeriale del 5 luglio 2021, vale a dire l’istituzione di una piattaforma unica (CUDE) su cui registrare il contrassegno unificato disabili europeo è servita a facilitare la loro mobilità su tutto il territorio nazionale. Infatti, anche in questo caso oltre al contrassegno occorre indicare due targhe a cui associarlo in modo da evitare ulteriori comunicazioni quando bisogna accedere in una Ztl, sia essa nel proprio comune di residenza o in un altro. Nonostante le buone intenzioni, anche questo rimedio si pone in evidente contrasto con la normativa suesposta in quanto limita l’uso  del contrassegno (che è strettamente personale) ad un numero ristretto di veicoli (al massimo due) da indicare preventivamente. Sembra strano che in un’epoca dominata da innovazioni tecnologiche sempre più sofisticate, non si riesca ancora a trovare un sistema in grado di facilitare realmente la vita di chi già è costretto a subire un deficit fisico. Probabilmente, perché la più importante e difficile barriera da rimuovere è quella culturale. 

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