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Napoli, giovedì 03 ottobre

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RC Auto, le novità del "Cura Italia"

ReportAci

I provvedimenti varati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica hanno interessato anche gli
assicurati motorizzati che, in fase di conversione del Decreto “Cura Italia”, sono riusciti ad
incassare un’importante agevolazione. L’articolo 125, comma 2 bis, della Legge n.27/2020 di
conversione del D.L. n.18/2020 infatti prevede che possono essere sospesi, per il periodo richiesto
dall’assicurato stesso e sino al prossimo 31 luglio, i contratti di assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La formalità è esente da aggravi di costi, infatti le società assicuratrici non possono applicare penali o
oneri di qualsiasi tipo per attivare la sospensione della polizza la cui durata sarà prorogata di un
numero di giorni pari a quella del periodo di “standby” senza oneri. Lo stesso articolo precisa che
la sospensione del contratto è aggiuntiva e non sostitutiva ad analoghe facoltà contrattualmente
previste in favore dell’assicurato, che restano pertanto esercitabili. L’unico vincolo per l’assicurato
è che per il tempo della sospensione il veicolo non potrà assolutamente essere utilizzato, né
stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente
privo dell’assicurazione obbligatoria prevista dall’articolo 2054 del Codice civile, contro i rischi
della responsabilità civile derivante appunto dalla circolazione dei veicoli.
La conversione in legge del Decreto “Cura Italia” (articolo 125, coma 2) ha, inoltre, confermato che
fino al prossimo 31 luglio, il termine dei 15 giorni entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a
mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di
stipula di una nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni. In pratica, i giorni di tolleranza
in cui un veicolo resta coperto anche dopo la scadenza della polizza diventano 30. La disposizione,
specifica una circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo, trova applicazione anche nei casi di
polizze assicurative annuali in cui il pagamento del premio sia rateizzato in rate semestrali o
periodiche. In tali circostanze, il pagamento effettuato, anche oltre i 30 giorni dalla scadenza,
riattiva l’efficacia della polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio. In altri termini, fino al 31 luglio è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa
scaduta al massimo per 30 giorni successivi alla scadenza.
In caso di sinistri, sono stati prolungati i termini a disposizione delle compagnie per formulare al
danneggiato una congrua e motivata offerta di risarcimento del danno o, viceversa, per
comunicargli i motivi per i quali non ritiene di proporgliela. Tali termini, secondo l’articolo 148 del
Codice delle Assicurazioni, corrispondono a 60 giorni (che scendono a 30 qualora si sia fatto uso
del “modulo blu” per la “constatazione amichevole” del danno) nei casi di danni solo a cose e di 90
giorni per i sinistri con lesioni alle persone. Secondo il comma 3 del suddetto articolo 125, queste
scadenze, fino al 31 luglio, sono prorogate di ulteriori 60 giorni, ma solo nei casi di necessario
intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione dell’indennizzo.
Un’ulteriore novità è stata, infine, introdotta dall’Ivass che, per garantire una disamina accurata
dei reclami e delle richieste di informazioni avanzate dagli assicurati in questo straordinario
momento di emergenza sanitaria, ha concesso alle compagnie assicurative più tempo per
rispondere. La dilazione dei termini riguarda sia i casi di reclamo - a cui adesso le imprese
interessate possono dare riscontro entro 75 giorni, anziché dei previsti 45 - sia quelli di richieste di
informazioni della clientela - in questi casi la risposta va data entro 35 giorni invece di 20.

 

 

 

 

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