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Napoli, giovedì 03 ottobre

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Rc Auto, validi i controlli con le telecamere ai varchi delle Ztl

ReportAci

Le telecamere poste ai varchi delle Ztl possono essere utilizzate anche per controllare l'omessa copertura assicurativa dei veicoli. Lo chiarisce una Circolare del Ministero dell'Interno dello scorso 3 luglio che fornisce una serie di indicazioni volte a dare un indirizzo interpretativo uniforme agli organi di polizia in materia di contestazione delle violazioni del Codice della Strada.
Il principio generale prevede la contestazione immediata in tutti i casi in cui è materialmente possibile compierla nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'operatore di polizia stradale che vi provvede. Esistono, tuttavia, delle eccezioni, indicate dallo stesso Codice, che prevedono, in specifici casi, anche la possibilità della contestazione differita, mediante controllo da remoto, ovvero in automatico attraverso l'uso di apparecchiature appositamente omologate senza la necessità di essere presidiate dagli organi di polizia. Relativamente alle violazioni  previste dagli articoli 80 (revisione) e 193 (RC Auto)  del Codice della Strada, però, non  sono state, allo stato, rilasciate omologazioni o approvazione di apparecchiature atte al rilevamento di queste specifiche infrazioni. Pertanto,  chiarisce la circolare, è sempre necessaria la presenza e il diretto controllo di un operatore di polizia sul dispositivo eventualmente impiegato durante l'attività di accertamento. Tale dispositivo, quindi, costituisce semplicemente un supporto documentale che non consente la contestazione differita. O, almeno, non sempre. Infatti, i commi 4-quater) e seguenti dell'articolo 193 del C.d.S. prevedono la possibilità di accertare la violazione della mancanza di assicurazione attraverso i dispositivi indicati dall'articolo 201, comma 1-bis) lettere e), f) e g) tra i quali quelli per la rilevazione degli accessi non autorizzati nelle ZTL. In questo caso, sottolinea la circolare ministeriale, non è richiesta una specifica convalida delle apparecchiature per tale impiego, in quanto  è sufficiente l'approvazione per la funzione di accertamento che, ordinariamente, questi dispositivi possono svolgere ai sensi dell'art. 201 CdS. In tali circostanze, comunque, l'accertamento della mancanza della copertura assicurativa non può essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove è collocato il dispositivo, ma deve riguardare soltanto quelli che hanno violato la norma per la quale lo strumento  stesso è stato omologato o approvato. In altri termini, "se il dispositivo è omologato per la rilevazione degli accessi non autorizzati nelle ZTL, l'accertamento sulla copertura assicurativa potrà essere svolto soltanto nei confronti dei veicoli che hanno violato l'art. 7 del CdS". Partendo da questo presupposto, la successiva verifica sulla copertura assicurativa diviene legittima atteso che la circolazione dei veicoli è stata accertata attraverso un sistema di rilevamento pienamente legittimo. Infatti, la documentazione fotografica o video dei dispositivi costituisce atto di accertamento della circolazione del veicolo e consente di provare che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa d'immatricolazione, stava circolando sulla strada.
L'accertamento della violazione presuppone il raffronto dei dati ottenuti dalle compagnie assicurative e, comunque, in ossequio a quanto previsto dallo stesso comma 4-quater), dell'art. 193 CdS, il proprietario dovrà essere invitato a produrre il certificato di assicurazione. Qualora questi non dovesse presentare all'organo accertatore la documentazione richiesta, nel termine indicato, si potrà contestare direttamente la violazione dell'articolo 193 CdS per mancanza della copertura assicurativa, sulla base dell'accertamento da remoto realizzato in precedenza.

 

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