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Napoli, giovedì 03 ottobre

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Rinnovate le proroghe per patenti e revisioni

ReportAci

La conversione in Legge del decreto sulle semplificazioni ha riservato diverse novità agli utenti della strada, fra cui la proroga delle scadenza relative alla revisione dei veicoli. In particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 49 della Legge n.120/2020 autorizzano la circolazione fino al prossimo 31  ottobre  dei veicoli che dovevano sottoporsi a revisione entro lo scorso 31 luglio. Per quelli che dovevano ottemperare a questo obbligo di legge nei mesi di luglio, agosto e settembre la scadenza è slittata al 31 dicembre. Infine, le revisioni da effettuare entro il 31 ottobre, il 30 novembre ed il possono 31 dicembre possono essere eseguite entro il 28 febbraio dell'anno venturo. Le proroghe sono operanti anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 a 695 euro. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che  il  veicolo  è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. Il mezzo in questione può essere utilizzato al solo fine di recarsi presso le officine autorizzate o alla Motorizzazione civile per essere sottoposto a visita e prova. Al di fuori  di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito  della  revisione,  è prevista una sanzione pecuniaria da  2.002  a 8.009 euro, più il  fermo amministrativo  del  veicolo   per   novanta   giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Qualora l'omessa revisione venga accertata in autostrada, il trasgressore  è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 a 695 euro cui consegue il fermo amministrativo del veicolo con ritiro della carta di circolazione.

I termini di proroga indicati per i veicoli che devono mettersi in regola con la revisione valgono anche per i casi di sostituzione dei serbatoi GPL che sono soggetti ad aggiornamento a norma dell'articolo 78 del Codice della Strada. Non altrettanto vale, invece, per la revisione delle bombole a metano che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 103, comma 2 del DL 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27. Per tale fattispecie, ha chiarito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad uno specifico quesito di Federmetano "la validità dei certificati scaduti tra il 31 gennaio e il 31 luglio di quest'anno deve ritenersi prorogata al 29 ottobre.”

Ulteriori proroghe, poi, riguardano le patenti. La legge n. 77/2020, di conversione del DL n.34/ 2020 ha esteso al 31 dicembre di quest'anno la validità dei documenti di identità, e quindi anche delle patenti di guida, con scadenza dal 31 gennaio. Inoltre, chiarisce una circolare del MIT del 27 agosto scorso le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’articolo 122 del Codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 28 ottobre, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021, mentre i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

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